Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 10
Obiettivi di qualità
1. Al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali elabora, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli standard di servizio e di professionalità degli addetti e li propone alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Tali standard sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.
3. Gli standard si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.
4. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali fa riferimento, per l'elaborazione degli standard, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.
5. Il rispetto degli standard, verificato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, è condizione per la concessione di contributi.
6. Al fine di accedere ai finanziamenti della presente legge, gli enti gestori degli istituti culturali sono tenuti ad adottare gli standard, inserendoli nei rispettivi regolamenti, entro due anni dalla loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Espandi Indice