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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 5

(modificati commi 1, 2, 3, 4, modificata lett. f) comma 2 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi modificata lett f) comma 2 da art. 9 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Funzioni dei Comuni
1. I Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.
2. A tale fine i Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012:
a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 208 della L.R. 3/1999;
b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 112/1998 Sito esterno;
c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi;
f) presentano proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;
g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.
3. Per la realizzazione di tali funzioni i Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 si avvalgono di figure specifiche e specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.
4. I Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.

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