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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 7

(prima modificati comma 3, modificate lett. a) e lett. e) comma 5, sostituito comma 4, abrogato comma 7 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi modificato comma 3 da art. 9 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Programmazione regionale
1. Nell'attuazione della politica di intervento in materia di beni e istituti culturali la Regione persegue il metodo della concertazione con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali istituita dall'art. 25 della L.R. 3/1999.
2. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della Conferenza Regione-Autonomie locali e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, predispone il programma poliennale degli interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210 della L.R. 3/1999 e degli interventi di promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale è coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative.
3. L' Assemblea legislativa regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale , efficace fino all'approvazione del programma successivo, che prevede:
a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;
b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;
c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale;
d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.
4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.
5. Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:
a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;
c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi;
d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria dell'Emilia-Romagna;
e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali;
f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;
g) attività di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.
6. Sono ricompresi nella programmazione regionale gli interventi di ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici storici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.
7. abrogato.

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