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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 10 febbraio 2022

Art. 1

(modificata lett a) ed inserita lett. b bis) comma 5 da  art.9 L.R. 10 febbraio 2022, n. 2)

Principi
1. La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3e al capo VII del titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini.
2. L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalità educative generali.
3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria e documentaria e all'organizzazione museale.
4. Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni e agli istituti culturali la cui gestione sarà trasferita dallo Stato agli enti locali in applicazione del Capo V, Titolo IV, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
5. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di interesse locale, nonché le loro articolazioni miste , le Case e studi delle persone illustri dell'Emila Romagna;
b) per "beni culturali" , i beni definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. n.112/1998ad esclusione degli istituti culturali.
b bis) per “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” i patrimoni culturali ed i luoghi di cultura ubicati nella Regione Emilia-Romagna, le strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l’attività intellettuale e artistica.

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