Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 10/02/2022 | ||
2. | 10/02/2022 | ||
3. | 21/10/2021 | ||
4. | 26/11/2020 | ||
5. | 27/12/2018 | ||
6. | 22/10/2018 | ||
7. | 29/12/2015 | ||
8. | 30/07/2015 | ||
9. | 27/03/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/12/2022
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Art. 14
(abrogato comma 3 da art. 17 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Organizzazione museale regionale
1.
I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale.
2.
L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.
3.
abrogato.