Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 10/02/2022 | ||
2. | 10/02/2022 | ||
3. | 21/10/2021 | ||
4. | 26/11/2020 | ||
5. | 27/12/2018 | ||
6. | 22/10/2018 | ||
7. | 29/12/2015 | ||
8. | 30/07/2015 | ||
9. | 27/03/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/12/2022
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Art. 2
Finalità
1.
Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:
a)
favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi e con lo Stato, le Università, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme più appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi;
b)
promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;
c)
promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.