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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 10

(prima modificato comma 2, da art. 18 L.R. 26 novembre 2020, n. 7, in seguito sostituito articolo da art. 15 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Obiettivi qualità
1. La Regione, al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali, individua i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli addetti.
2. Tali livelli minimi uniformi di qualità sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 dell’art. 6 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.
3. I livelli minimi uniformi di qualità si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.
4. La Regione recepisce i livelli minimi uniformi definiti a livello nazionale previa intesa in Conferenza unificata. In mancanza di questi fa riferimento, per l’elaborazione dei livelli minimi uniformi di qualità, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) Deliberazione legislativa n. 47/2022 11 per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.
5. Il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità è condizione per la concessione e criterio per la determinazione dei contributi previsti dalla presente legge.

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