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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 14

(abrogato comma 3 da art. 17 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Organizzazione museale regionale
1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale.
2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.
3. abrogato.

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