LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Art. 15
(prima modificati commi 3 e 5 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, in seguito sostituito comma 5 da art. 18 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
I servizi e la cooperazione museale
1.
I musei acquisiscono e conservano le testimonianze della civiltà e dell'ambiente, le studiano, le valorizzano e ne diffondono la conoscenza.
2.
Sono compiti fondamentali dei musei, nel rispetto dei principi stabiliti dall'International Council of Museum (ICOM):
a)
l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché degli strumenti delle attività e dei servizi finalizzati alla divulgazione scientifica-didattica, e turistico-culturale;
b)
la promozione di ricerche, manifestazioni e attività culturali in grado di garantire la più ampia conoscenza e fruizione del proprio patrimonio, anche in rapporto alle risorse e alle attività di altri istituti culturali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico;
c)
l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.
3.
Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentiti i Comuni
...territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico.
4.
L'uso dei musei per documentati fini di studio è gratuito. Nell'ambito dei sistemi di cui al comma precedente, i musei concordano servizi comuni agli utenti, anche concertandone i prezzi al pubblico.
5.
I musei partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.