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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 9

(modificati commi 1 e  3 da art. 14 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Valorizzazione e gestione dei beni culturali
1. I beni culturali, di cui di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) , di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie.
2. La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.
3. La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti Locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati ... .
4. Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.

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