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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 27 marzo 2000

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
NORME TRANSITORIE
Art. 41
Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonchè per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purchè conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.
Art. 42
Conclusione dei procedimenti in itinere
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 43
Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge
1. Le Province sono tenute ad adottare il PTCP, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora risultino dotate, alla stessa data, di Piano Infraregionale.
2. Le Province provvedono entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare il PTCP approvato in conformità alla previgente L.R. n. 6 del 1995.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione dei piani regolatori generali è effettuata attraverso la contemporanea elaborazione del PSC, del RUE e del POC, secondo i contenuti di cui alla presente legge. A tal fine il PSC, il RUE e il POC possono essere adottati dal Comune contestualmente.
4. I Comuni dotati di PRG:
a) approvato entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2002;
b) approvato tra il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2003;
c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro dieci anni dalla loro approvazione.
5. I Comuni dotati di PRG approvato dopo il primo gennaio 1997 possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il PSC, il POC e quali assumere nella disciplina del RUE, in conformità a quanto disposto dagli artt. 28, 29 e 30 della presente legge. A tal fine, i Comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici e normativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportare modifiche sostanziali alle previsioni già contenute nel PRG vigente.
6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e sono approvati con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti così formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art. 26.
Art. 44
Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri titoli abilitativi
1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino in materia, le concessioni e autorizzazioni edilizie, la denuncia di inizio attività, gli altri titoli abilitativi alle trasformazioni del suolo e ai mutamenti di destinazione d'uso sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, il Comune coordina e raccorda il rilascio delle concessioni edilizie con i compiti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi, di cui al D.P.R. n. 447 del 1998 Sito esterno. A tale scopo il Comune può conferire allo sportello unico per le attività produttive anche le funzioni che attengono alla concessione edilizia, alla denuncia di inizio attività e ad ogni altro titolo abilitativo alla trasformazione del suolo. In tali casi i termini per il rilascio delle concessioni edilizie si coordinano con quelli previsti per le autorizzazioni agli impianti produttivi e, in caso di mancato rispetto dei predetti termini, trova applicazione quanto stabilito dal medesimo D.P.R. n. 447 del 1998 Sito esterno.
Capo II
NORME FINALI
Art. 45
Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Ferme restando le competenze delle Province di cui all'art. 132 della L.R. n. 3 del 1999, i Comuni sono delegati:
a) ad adottare i provvedimenti concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità trasferite o delegate alla Regione;
b) ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità trasferite o delegate alla Regione.
2. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate nella cassa depositi e prestiti, sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima.
3. Le Commissioni di cui all'art. 16 della Legge n. 865 del 1971 Sito esterno, come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della Legge n. 10 del 1977 Sito esterno, sono istituite dal Consiglio regionale ed hanno sede presso le Province, cui sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei componenti, nonchè di disciplina del loro funzionamento, anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. A tali Commissioni sono demandati altresì i compiti già attribuiti agli Uffici tecnici erariali dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno relativi all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva di esproprio o del valore venale degli immobili, nei casi e per le finalità previsti dalla Legge n. 47 del 1985 Sito esterno, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.
Art. 46
Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive
1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L.8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai Comuni unitamente al provvedimento di concessione edilizia.
2. Sono delegati alle Province:
a) gli interventi in via sostitutiva, di cui al comma 8 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 e al comma 8 dell'art. 18 della Legge n. 47 del 1985 Sito esterno;
b) le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della Legge n. 1150 del 1942 Sito esterno;
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 398 del 1993 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla Legge n. 493 del 1993 Sito esterno, come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n. 136 Sito esterno.
Art. 47
1.
All'art. 27 della L.R. n. 47 del 1978, come modificato e integrato, è aggiunto il seguente ultimo comma:
" Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modificazione della concessione stessa. " .
Art. 48
Interventi finanziari a favore di Province e Comuni
1. La Regione per agevolare la revisione dei PTCP e dei vigenti strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale, rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito delle previsioni di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
2. La Regione concede inoltre contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle Province nella misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto e documentato ed ai Comuni nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali.
4. Le richieste di contributo sono inoltrate dai Comuni e dalle Province interessati al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12, della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
5. La valutazione delle richieste presentate dai Comuni è effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi sulla base del seguente ordine di priorità:
a) l'elaborazione del PSC in forma associata;
b) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni con minore popolazione;
c) la data di entrata in vigore del PRG, con precedenza per quelli da più tempo vigenti.
Art. 49
Contributi per i progetti di tutela, recupero e valorizzazione
1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di valore naturale e ambientale, di cui all'art. A- 17 dell'Allegato, qualora interessino il territorio di più Comuni, la Regione concede contributi per la progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico.
2. La Regione promuove a tal fine la conclusione con gli enti locali interessati di accordi di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno. Gli accordi devono stabilire:
a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono realizzare e uno studio di fattibilità degli stessi;
b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli interventi e all'elaborazione dello studio degli effetti, con l'indicazione del costo complessivo degli stessi;
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attività tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 70% delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli effetti indicate nell'accordo, sulla base di programmi, annuali o pluriennali. I contributi sono subordinati alla realizzazione degli interventi secondo le modalità definite in sede di accordo.
4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al Presidente della Regione, secondo le modalità ed i termini indicati sull'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
Art. 50
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 48 ed all'art. 49, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 51
Monitoraggio e bilancio della pianificazione
1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le Province, il monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. A tal fine le Province provvedono alla raccolta e gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione.
3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle Province ai fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale.
Art. 52
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante: " Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonchè di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno. Deleghe in materia di espropriazioni per pubblica utilità " ;
b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante: " Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale " ;
c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10. recante: " Interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18 " ;
d) L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, recante: " Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno " ;
e) L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, recante: " Modifica alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità " ;
f) L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, recante: " Norme sul riordino istituzionale " ;
g) L.R. 13 novembre 1984, n. 50, recante: " Interpretazione autentica dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla L.R. 29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma, della medesima legge nonchè dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma, della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 " ;
h) L.R. 6 maggio 1985, n. 20, recante: " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia. Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno " .
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42:
a) L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recante: " Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale " ;
b) L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, recante: " Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di Piani Regolatori sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali " ;
c) L.R. 6 settembre 1993, n. 31, recante: " Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche alla cartografia del piano territoriale paesistico regionale. " .
3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante: " Tutela ed uso del territorio " , ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54;
b) L.R. 29 marzo 1980, n. 23, recante: " Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonchè norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47, 13 marzo 1979, n. 7 " , ad eccezione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5 dell'art. 55 e dell'art. 60;
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46, recante: " Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche " , ad eccezione degli artt. 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6;
d) L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante: " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia " , ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli artt. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono infine soppresse:
a) al comma 6 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28, recante: " Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna " , le seguenti parole: " che vi provvede sentito il parere della prima Sezione del Comitato consultivo regionale di cui alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in materia di urbanistica " ;
b) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante: " Norme in materia di regolamenti edilizi comunali " , le seguenti parole: " sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione, e " ;
c) al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante: " Norme in materia di regolamenti edilizi comunali " , le seguenti parole: " sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione. " ;
d) al comma 2, lettera a), punto 2, dell'art. 4 della L.R. 12 aprile 1995, n. 33, recante: " Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni " , le seguenti parole: " , approvando gli strumenti stessi " .

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