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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 2
Norme di funzionamento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione, di tecnici dipendenti degli Enti locali dei bacini Marecchia e Conca, nonché nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, di consulenti e della collaborazione tecnico scientifica di istituzioni universitarie, liberi professionisti, organizzazioni tecnico-professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.
2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca può adottare misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n.183 Sito esterno, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 Sito esterno, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 Sito esterno.
3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa:
a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;
b) il programma delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi, gettoni e indennità al personale o a collaboratori.
4. La Giunta della Regione Emilia-Romagna e la Giunta della Regione Marche, ciascuna per la propria quota di spettanza ai sensi dell'articolo 6, approvano il programma delle attività e delle spese di funzionamento nell'ambito dei finanziamenti previsti nei rispettivi bilanci regionali. L'approvazione da parte delle Giunte regionali costituisce autorizzazione per l'Autorità di Bacino ad assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come qualsiasi altra obbligazione, verrà assunta nel rispetto della normativa statale e di quella della Regione Emilia-Romagna, maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.
5. I finanziamenti statali per le attività di cui al comma 3, lettera a) inerenti il bacino interregionale del Marecchia e del Conca sono trasferiti dalla Regione assegnataria all'Autorità di bacino.
6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per le attività di cui al comma 3, lettera a).
7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento di cui al comma 3, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stanzia i fondi necessari, nei limiti dei finanziamenti autorizzati dalla legge annuale di bilancio, e la Regione Marche rimborsa la sua quota parte a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia-Romagna.
8. I pagamenti sono disposti dal Segretario dell'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978.

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