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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 3
Segretario
1. Il Segretario ed il Vice Segretario sono nominati dal Comitato Istituzionale fra i componenti il Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino. Il Segretario è scelto fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive modificazioni. Il Vice Segretario svolge, in caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni vicarie.
2. Qualora il Segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione o fra professori universitari si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253 Sito esterno.
3. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'art. 8 dell'intesa interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica è sottoscritto dal Presidente per conto del Comitato Istituzionale. Qualora il Segretario presti la propria attività a tempo parziale, alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal Comitato istituzionale al Vice Segretario al quale compete un gettone di presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette funzioni.
4. Il trattamento economico complessivo del Segretario è stabilito, su proposta del Comitato Istituzionale, dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e tenuto conto delle peculiarità dell'Autorità di Bacino.

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