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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 4
Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico previsto all'art. 6 dell'intesa interregionale è rinnovato ogni cinque anni.
2. Ai componenti il Comitato tecnico compete per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita ai sensi della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
3. Ai componenti il Comitato Tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 Sito esterno, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna.

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