LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3
Art. 1
Modifiche all'art. 111 della L.R. n. 3 del 1999
1.
La lett. a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative; " .
2.
Alla lett. a) del comma 2 prima del punto e virgola è aggiunto il periodo
", ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico".
Art. 2
Modifiche all'art. 112 della L.R. n. 3 del 1999
1.
L'art. 112 è sostituito dal seguente:
"Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. È di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato."
Art. 3
Modifiche all'art. 134 della L.R. n. 3 del 1999
1.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.".
Art. 4
Modifiche all'art. 142 della L.R. n. 3 del 1999
Art. 5
Modifiche all'art. 147 della L.R. n. 3 del 1999
1.
Al comma 1 dopo la lett. a) è aggiunta la seguente:
"a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 , ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;".
Art. 6
Modifiche all'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 , agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.
Art. 8
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente alla presente legge restano validi.
Titolo II
RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 9
Finalità
1. Il presente titolo disciplina il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in attuazione dell'art. 159, comma 3 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
2. La Regione può affidare la realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza:
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere l'integrazione del sistema regionale e locale;
b) a Consorzi di bonifica nonché ad enti pubblici ed aziende dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere organizzativo o funzionale.
3. L'affidamento è effettuato d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori" , i quali provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e lavori pubblici. Ai soggetti attuatori è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale è aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , la Regione può avvalersi, previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori pubblici di competenza degli enti locali secondo le disposizioni previste da specifiche leggi di settore.
Art. 10
Competenze della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione generale e settoriale approvati dal Consiglio regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, definisce il quadro degli interventi, di norma articolati per tipologie omogenee o integrate, individua i soggetti attuatori nonché le opere ed i lavori pubblici da realizzare ed il relativo importo.
2. La Giunta esprime i pareri richiesti alla Regione, ai sensi della normativa statale vigente, relativi a programmi settoriali o a singoli interventi nelle materie di cui al presente titolo.
3. La Giunta adotta i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare o da trasferire, approva le perizie relative ai lavori di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi o eccezionali.
4. Qualora specifiche norme non dispongano diversamente, la Giunta può consentire, nei casi di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere e lavori pubblici, purché non vengano modificate la tipologia e le finalità degli interventi oggetto di finanziamento.
Art. 11
Competenze dirigenziali
1. I dirigenti curano l'attuazione degli interventi definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 10, adottando gli atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori.
2. Spetta, in particolare ai dirigenti:
a) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici che la Regione realizza direttamente;
b) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici da realizzare mediante affidamento ai soggetti attuatori ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 9;
c) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e montana;
d) l'approvazione degli interventi e dei progetti relativi al consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi provvedimenti di riconoscimento;
e) l'approvazione delle perizie di variante, la decisione in merito alle vertenze insorte in corso di esecuzione, le risoluzioni e le rescissioni di contratti relativi ad opere e lavori pubblici di cui alla lett. a);
f) la nomina dei collaudatori e la approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativi ad opere e lavori pubblici di cui alle lett. a), b) e c);
g) la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 9 commi 3 e 4.
3. In assenza di specifiche diverse disposizioni, gli atti adottati dagli Enti locali per realizzare opere e lavori pubblici con il contributo finanziario della Regione non sono soggetti ad approvazione regionale.
4. La disciplina prevista dal comma 3 si applica anche alle opere e ai lavori pubblici la cui realizzazione sia affidata agli enti locali ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 9.
Art. 12
Comitato consultivo regionale
1. È istituito il comitato consultivo regionale, con funzioni di consulenza tecnica della Regione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 94 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 112 del 1998 .
2. Il comitato dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono nominati dalla Giunta regionale e possono essere riconfermati.
3. Il comitato consultivo è composto:
a) da un direttore generale competente in materia, con funzione di presidente. Il presidente può farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i membri del comitato;
b) da dodici esperti nelle materie di cui al presente titolo, di cui cinque nominati previa intesa espressa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali;
c) da sei collaboratori regionali da scegliersi tenuto conto della specifica competenza professionale.
4. In relazione all'argomento da trattare il presidente può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, collaboratori regionali, esperti, rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti locali.
5. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Comitato sono disciplinati dalle norme di cui al Capo II del Titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, o da specifiche diverse disposizioni definite dal Comitato stesso con proprio regolamento interno. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale individuato dal Presidente.
6. Ai componenti che non siano collaboratori regionali o di enti locali sono corrisposti il compenso ed il rimborso delle spese vive nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale.
Art. 13
Funzioni
1. Il Comitato esprime parere sui progetti, anche di variante, relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a 1.300.000 Euro di competenza regionale da realizzare direttamente o mediante affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 9, nonché, entro i medesimi limiti di importo, sui progetti di opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana. Le modifiche al limite dell'importo sono deliberate dalla Giunta regionale.
2. Il parere non è richiesto sui progetti che costituiscano stralcio funzionale di un progetto generale esecutivo sul quale il comitato abbia già espresso parere favorevole.
3. Il Comitato esprime altresì parere sui progetti di variante che eccedano il quinto dell'importo previsto nel progetto originario, purché la variazione riguardi un progetto già sottoposto all'esame del Comitato.
4. Entro i limiti di importo di cui ai commi 1 e 3, gli enti locali possono richiedere il parere del Comitato sui progetti di opere e lavori pubblici di loro competenza.
5. Il Comitato esprime altresì i pareri che la vigente normativa statale demanda ad altri organi consultivi in materia, con riferimento a funzioni conferite o delegate alla Regione.
6. Il Comitato, inoltre, esprime i pareri che la normativa regionale espressamente gli demanda.
7. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 non sono soggetti al parere del Comitato.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Comitato di cui all'art. 12 esprime i pareri che la vigente legislazione regionale demanda alla Sezione II del Comitato consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo 1975 n. 18.
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'art. 12, la Sezione II del Comitato consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo 1975 n. 18 svolge le funzioni previste dall'art. 13 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo III
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Art. 15
Abrogazioni
1. I Titoli II e IV nonché gli articoli 29, 30, 31, 35, 36, 37, e 38 della L.R. 24 marzo 1975 n. 18 "Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità" sono abrogati.
a) la L.R. 26 gennaio 1977, n. 4 "Norme modificative, integrative ed interpretative della L.R. 26 gennaio 1976, n. 8 Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere, nonché norme modificative della L.R. 24 marzo 1975 n. 18 Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità";
c) la L.R. 18 agosto 1994, n. 33 "Esercizio delle funzioni amministrative ed indirizzi programmatici in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. Abrogazione delle leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45 e 17 giugno 1993, n. 27".
Art. 16
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.