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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 10
Competenze della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione generale e settoriale approvati dal Consiglio regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, definisce il quadro degli interventi, di norma articolati per tipologie omogenee o integrate, individua i soggetti attuatori nonché le opere ed i lavori pubblici da realizzare ed il relativo importo.
2. La Giunta esprime i pareri richiesti alla Regione, ai sensi della normativa statale vigente, relativi a programmi settoriali o a singoli interventi nelle materie di cui al presente titolo.
3. La Giunta adotta i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare o da trasferire, approva le perizie relative ai lavori di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi o eccezionali.
4. Qualora specifiche norme non dispongano diversamente, la Giunta può consentire, nei casi di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere e lavori pubblici, purché non vengano modificate la tipologia e le finalità degli interventi oggetto di finanziamento.

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