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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 12
Comitato consultivo regionale
1. È istituito il comitato consultivo regionale, con funzioni di consulenza tecnica della Regione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 94 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 112 del 1998 Sito esterno.
2. Il comitato dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono nominati dalla Giunta regionale e possono essere riconfermati.
3. Il comitato consultivo è composto:
a) da un direttore generale competente in materia, con funzione di presidente. Il presidente può farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i membri del comitato;
b) da dodici esperti nelle materie di cui al presente titolo, di cui cinque nominati previa intesa espressa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali;
c) da sei collaboratori regionali da scegliersi tenuto conto della specifica competenza professionale.
4. In relazione all'argomento da trattare il presidente può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, collaboratori regionali, esperti, rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti locali.
5. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Comitato sono disciplinati dalle norme di cui al Capo II del Titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, o da specifiche diverse disposizioni definite dal Comitato stesso con proprio regolamento interno. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale individuato dal Presidente.
6. Ai componenti che non siano collaboratori regionali o di enti locali sono corrisposti il compenso ed il rimborso delle spese vive nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale.

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