LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000
Titolo I
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3
Art. 1
Modifiche all'art. 111 della L.R. n. 3 del 1999
1.
La lett. a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative; " .
2.
Alla lett. a) del comma 2 prima del punto e virgola è aggiunto il periodo
", ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico".
Art. 2
Modifiche all'art. 112 della L.R. n. 3 del 1999
1.
L'art. 112 è sostituito dal seguente:
"Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. È di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato."
Art. 3
Modifiche all'art. 134 della L.R. n. 3 del 1999
1.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.".
Art. 4
Modifiche all'art. 142 della L.R. n. 3 del 1999
Art. 5
Modifiche all'art. 147 della L.R. n. 3 del 1999
1.
Al comma 1 dopo la lett. a) è aggiunta la seguente:
"a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 , ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;".
Art. 6
Modifiche all'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 , agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.
Art. 8
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente alla presente legge restano validi.