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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Titolo III
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Art. 15
Abrogazioni
1. I Titoli II e IV nonché gli articoli 29, 30, 31, 35, 36, 37, e 38 della L.R. 24 marzo 1975 n. 18 "Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno ed al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità" sono abrogati.
2. Sito esterno Sito esternoSono inoltre abrogate:
a) la L.R. 26 gennaio 1977, n. 4 "Norme modificative, integrative ed interpretative della L.R. 26 gennaio 1976, n. 8 Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere, nonché norme modificative della L.R. 24 marzo 1975 n. 18 Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno ed al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità";
c) la L.R. 18 agosto 1994, n. 33 "Esercizio delle funzioni amministrative ed indirizzi programmatici in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. Abrogazione delle leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45 e 17 giugno 1993, n. 27".
Art. 16
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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