LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000
Art. 3
Modifiche all'art. 134 della L.R. n. 3 del 1999
1.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.".