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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 9
Finalità
1. Il presente titolo disciplina il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in attuazione dell'art. 159, comma 3 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
2. La Regione può affidare la realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza:
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere l'integrazione del sistema regionale e locale;
b) a Consorzi di bonifica nonché ad enti pubblici ed aziende dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere organizzativo o funzionale.
3. L'affidamento è effettuato d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori" , i quali provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e lavori pubblici. Ai soggetti attuatori è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale è aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno, la Regione può avvalersi, previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori pubblici di competenza degli enti locali secondo le disposizioni previste da specifiche leggi di settore.

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