Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 10/12/2019 | ||
2. | 30/07/2019 | ||
3. | 10/04/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 7
Organismo responsabile della gestione dell'Itinerario
1.
Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dal riconoscimento dell'Itinerario, si costituisce in organismo associativo, senza scopi di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento, finalizzato alla realizzazione e gestione dell'Itinerario.
2.
L'Organismo di gestione dell'Itinerario ha il compito di:
a)
realizzare l'Itinerario e fungere da riferimento dell'insieme delle attività che vengono svolte conformemente a quanto stabilito dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione;
b)
diffondere la conoscenza dell'Itinerario attraverso un'attività promozionale ed informativa esercitata in raccordo con le iniziative delle imprese, delle associazioni ed istituzioni locali, provinciali e regionali;
c)
presiedere alla coordinata attuazione del progetto da parte di tutti gli aderenti all'Itinerario vigilando sul suo regolare andamento;
d)
curare i rapporti con le Istituzioni del territorio;
e)
presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti all'articolo 8;
f)
gestire, direttamente o indirettamente, attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo l'Itinerario, nonché ogni altra iniziativa di carattere economico- commerciale volta al raggiungimento degli scopi degli Itinerari turistici enogastronomici;
g)
proporre attività di formazione necessarie per gli operatori dell'Itinerario e per preservare e rilanciare le professioni legate alle tradizioni produttive;
h)
promuovere la costituzione di Club di Prodotto ai sensi della
L.R. 4 marzo 1998, n. 7.