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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 25

INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 10 aprile 2000

Art. 2
Definizione
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per materia o sostanza organica del suolo: il carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel D.M. 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n. 121, S.O.;
b) per ammendante: gli ammendanti organici naturali, gli ammendanti vegetali di cui all'allegato 1C della Legge 19 ottobre 1984, n. 748 Sito esterno.

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