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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 25

INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 10 aprile 2000

Art. 3
Contributi e modalità di concessione
1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi per:
a) l'acquisto di ammendanti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte nell'arco di un quinquennio;
b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per l'interramento di fertilizzanti organici ivi compresi gli effluenti di allevamento zootecnico di cui è ammessa l'utilizzazione agronomica ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
c) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
d) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.
2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Gli Enti locali, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, provvedono alla concessione e alla erogazione dei contributi nel rispetto delle norme contenute nel titolo IV della medesima legge e della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'assegnazione e al riparto dei fondi agli enti locali nonché alla loro rendicontazione si provvede con le modalità indicate negli articoli 6, 7 e 10 della L.R. n. 15 del 1997.

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