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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 25

INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 10 aprile 2000

Art. 4
Beneficiari
1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate in pianura e collina. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.
2. I contributi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.
3. I contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni attinenti previsti dalle azioni 1), 2), 3) e 5), asse ambiente, del Piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

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