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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 25

INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 10 aprile 2000

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Definizione
Art. 3 - Contributi e modalità di concessione
Art. 4 - Beneficiari
Art. 5 - Verifica dello stato dei suoli
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 7 - Esame comunitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego di materiali organici nell'attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli e di prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale.
2. A tal fine la Regione:
a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne la qualità;
b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al mantenimento della materia organica;
c) favorisce l'impiego di ammendanti e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.
3. Con la presente legge e con il Piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per materia o sostanza organica del suolo: il carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel D.M. 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n. 121, S.O.;
b) per ammendante: gli ammendanti organici naturali, gli ammendanti vegetali di cui all'allegato 1C della Legge 19 ottobre 1984, n. 748 Sito esterno.
Art. 3
Contributi e modalità di concessione
1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi per:
a) l'acquisto di ammendanti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte nell'arco di un quinquennio;
b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per l'interramento di fertilizzanti organici ivi compresi gli effluenti di allevamento zootecnico di cui è ammessa l'utilizzazione agronomica ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
c) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
d) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.
2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Gli Enti locali, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, provvedono alla concessione e alla erogazione dei contributi nel rispetto delle norme contenute nel titolo IV della medesima legge e della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'assegnazione e al riparto dei fondi agli enti locali nonché alla loro rendicontazione si provvede con le modalità indicate negli articoli 6, 7 e 10 della L.R. n. 15 del 1997.
Art. 4
Beneficiari
1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate in pianura e collina. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.
2. I contributi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.
3. I contributi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni attinenti previsti dalle azioni 1), 2), 3) e 5), asse ambiente, del Piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Art. 5
Verifica dello stato dei suoli
1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.
2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.
3. Alla realizzazione del sistema collaborano la Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44, e gli enti locali con le modalità definite in un apposito specifico programma approvato dalla Giunta regionale.
4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 8 della L.R. 11 agosto 1998, n. 28.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione del bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 7
Esame comunitario
1. Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 aprile 2000 VASCO ERRANI

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