LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000
Art. 12
Casi di rinuncia alla proprietà
1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietଠl'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinchè gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietଠanche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessitଠl'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietଠla mancanza palese di custodia degli animali posseduti.