LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000
Art. 18
Adozioni
1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.