LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000
Art. 26
Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.