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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000

Art. 3
Competenze delle Province
1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:
a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonchè per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 16;
c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;
d) integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;
e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo- animale ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunità montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che ne faccia richiesta. Tale Comitato pu򠥳sere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti.
3. Il Comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla Provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali.

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