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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000

Art. 5
Competenze della Regione
1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:
a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1991 Sito esterno e successive modifiche;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della Legge n. 281 del 1991 Sito esterno e successive modifiche;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.

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