Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 22/10/2018 | ||
2. | 01/08/2017 | ||
3. | 23/12/2016 | ||
4. | 03/03/2016 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/04/2000
LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000
Art. 9
Deroghe
1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.