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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 7

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 20
Norme igienico-sanitarie
1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

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