Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato23/07/2014
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato25/07/2013
9. Testo Coordinato23/07/2010
10. Testo Originale30/06/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/04/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 7

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 21
Aree di sgambamento
1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Espandi Indice