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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/04/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 7

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 24
Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

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