LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 25
Cani inselvatichiti. Interventi
1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.