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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/04/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 7

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 29
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

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