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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 7

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 30

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'art. 7;
b) da 57 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art 17;
c) da 5.164 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7;
d) da 57 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22;
e) da 10.322 Euro a 51.645 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 12;
f) da 5.164 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 15;
g) da 1.549 Euro a 51.645 Euro per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;
h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.

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