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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/04/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 7

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 31
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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