LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 9
Deroghe
1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.