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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 10
Casi di smarrimento
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

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