LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Casi di rinuncia alla proprietà
1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.