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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 15
Casi di cattura di cani
1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954 Sito esterno, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.

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