LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 21
Aree di sgambamento
1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.