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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 22
Condizioni per la soppressione
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 Sito esterno, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

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