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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2017
2. Testo Coordinato29/12/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Coordinato18/02/2005
6. Testo Coordinato18/02/2005
7. Testo Coordinato25/03/2004
8. Testo Originale03/06/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2004

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 24
Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

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