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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 31
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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