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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 4
Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

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