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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 11
Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario
1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

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