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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 27
Aggiornamento e formazione del personale
1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.

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